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Regole e chiarimenti per il rientro dei capitali

Private banking e immobiliare

Meno vincoli nell'utilizzo delle somme regolarizzate per finanziare le imprese

di Luca Gaiani

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Ricapitalizzazione e Tremonti-ter in aiuto dello scudo fiscale. L'utilizzo delle somme rimpatriate per finanziare gli investimenti delle società partecipate genera benefici in grado di azzerare il costo dell'imposta straordinaria del 5 per cento. La mancanza di correlazione diretta tra emersione del socio e controlli fiscali sulla società di cui è dominus apre le porte a un circolo virtuoso tra scudo fiscale e sostegno patrimoniale delle imprese. Per avviare questo triplice passaggio mancano ora le istruzioni ufficiali sul bonus per ricapitalizzazione e investimenti.

Rimpatrio e capitalizzazione
Le somme rimpatriate vengono iscritte dalle banche italiane in appositi depositi o conti segretati, che cioè non vengono comunicati dall'intermediario all'amministrazione finanziaria.
La segretezza opera a favore del contribuente, il quale è cioè libero di utilizzare come meglio crede le attività oggetto di emersione, anche trasferendole a terzi al di fuori dei conti scudati, perdendo con ciò la riservatezza garantita dal provvedimento.
I contribuenti manifestano una generale diffidenza, pur in presenza di scudo fiscale, a impiegare le attività emerse per sostenere finanziariamente le società di cui sono soci, in quanto queste ultime non usufruiscono della protezione da accertamenti garantita a chi ha versato l'imposta straordinaria del 5 per cento.
Una significativa novità al riguardo è contenuta nella circolare 43/E. Il Fisco – precisa l'Agenzia – non può utilizzare lo scudo della persona fisica (cioè l'evidenza di somme rimpatriate) ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti delle società di cui egli è "dominus". Questo dovrebbe eliminare, o quanto meno ridurre fortemente, le possibili preoccupazioni a far entrare nella società, per una opportuna ricapitalizzazione, le somme rientrate dall'estero.

L'incentivo paga lo scudo
L'utilizzo delle somme rimpatriate per sostenere le società partecipate consente, unendo il bonus per gli aumenti di capitale all'incentivo per gli investimenti, di azzerare il costo dell'imposta straordinaria dello scudo e anzi di ottenere un significativo vantaggio fiscale complessivo.
Per somme fino al tetto di 500mila euro previsto per l'agevolazione sulla ricapitalizzazione (e ipotizzando prudenzialmente che essa non si estenda all'Irap, aspetto su cui si attende un chiarimento ufficiale), si avrà un beneficio annuo pari allo 0,825% (Ires sul 3% di detassazione) per cinque esercizi, e dunque un totale risparmiato del 4,125% che da solo è quasi in grado di compensare l'onere dell'emersione.

La Tremonti ter
La ricapitalizzazione della società può inoltre essere sfruttata per avvalersi della detassazione Tremonti ter, acquistando macchinari agevolati. Risulterebbe così completamente raggiunto l'obiettivo di rientro nel circolo produttivo delle somme che giacevano oltrefrontiera, stimolando la ripresa economica (scudo-ricapitalizzazione-investimenti). Per questa ragione, sarebbe opportuna una interpretazione da parte delle Entrate, circa il richiamo che la legge fa alla Tabella Ateco 28, che ritenesse agevolati anche beni simili a quelli ivi richiamati, ancorché inclusi - per un mero fatto di suddivisione statistica delle imprese - in gruppi differenti.
Con la Tremonti, la società somma al 4,125% dell'aumento di capitale uno sconto fiscale pari al 13,75% (Ires risparmiata sul 50% del costo del macchinario), con un vantaggio totale, al netto del 5% dello scudo, pari al 12,875 per cento.
Per importi scudati e riversati in società superiori a 500mila euro il beneficio percentuale scende, ma resta comunque significativo.

Le scadenze
Le scadenze per sfruttare le tre norme sono coerenti. C'è tempo fino al 15 dicembre (ma anche oltre, in presenza di impedimenti oggettivi) per far rientrare il denaro in Italia; la ricapitalizzazione può effettuarsi fino al 5 febbraio 2010, mentre l'investimento (da programmare evidentemente in anticipo) può essere completato con la consegna del bene entro fine giugno del prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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